Vendita carciofi: a pezzo o a peso?

L’articolo 16 del Codice del Consumo (D.Lgs.  6 settembre 2005, n. 206) stabilisce che:
“1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per  unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia  di  natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

  1. a) prodotti commercializzati  sfusi  che,  in  conformità  alle disposizioni di esecuzione della legge  5  agosto  1981,    441,  e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita  a  peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; Ai sensi dell’art. 10 del dm 21 dicembre 1984, per vendita a pezzo di merci allo stato sfuso si intende la vendita di merci il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto [omissis]”

Per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.

Possono essere vendute a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla ´Raccolta provinciale degli usi’ effettuata dalle camere di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Possono altresì essere venduti a pezzo o a collo i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano e omogenei (prodotti della stessa qualità, varietà, provenienza e dello stesso grado di maturazione).

I carciofi sono venduti a pezzo, in relazione ai rispettivi usi camerali, in diverse province. Per ciò che concerne invece la vendita a collo, in imballaggi, si osserva il regolamento (Ce) 19 agosto 2003, n. 1466.

La raccolta provinciale degli usi, depositata presso la camera di commercio, è un documento che raccoglie le consuetudini e le prassi commerciali vigenti in una determinata provincia. Questo documento ha lo scopo di fornire una fonte di informazione e di orientamento per gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli enti pubblici e i giudici che devono risolvere controversie in materia di commercio. La raccolta provinciale degli usi è elaborata da una commissione composta da rappresentanti della camera di commercio, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, delle professioni e delle istituzioni locali. La raccolta provinciale degli usi deve essere aggiornata periodicamente per tenere conto delle evoluzioni del mercato e della normativa.

Piero Nuciari

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