Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460. Procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli abbandonati

Commenti dell’autore

 

Di seguito si riportano alcuni commenti dell’autore i quali sono, anche, la risposta ad alcuni quesiti, proposti da altri appartenenti ad Organi di controllo, pervenuti allo scrivente.

 

Ambito di applicazione

 

Domanda: Quali sono le attuali procedure da seguire in occasione del rinvenimento, da parte degli Organi di Polizia Stradale, di un veicolo abbandonato e/o in evidente stato di abbandono e/o mancante delle parti essenziali per la circolazione, su di un’area pubblica o su area privata soggetta ad uso pubblico, nonché quando rinvengono un veicolo in sosta in un luogo in cui sussiste il divieto, anche temporaneo, per più di 60 (sessanta) giorni?

 

Al fine di individuare una modalità operativa omogenea secondo le direttive impartite dal Legislatore, è bene che la norma di riferimento venga applicata nella sua completezza e non come sta accadendo attualmente quando molti Organi di Polizia Stradale ritengono di aver superato l’ostacolo rimuovendo il veicolo o un rimorchio ricorrendo, con discrezionalità ed autonomia, al disposto dell’ex art. 193 del D. Legislativo 285/92. Ciò, anche per non dover, dapprima, anticipare le spese per la rimozione ed i successivi oneri per il mantenimento del suddetto veicolo presso una depositeria fra quelle autorizzate dalla Prefettura territorialmente competente.

 

Risposta: Innanzitutto il Legislatore, con una specifica norma tecnica attuativa, riconducibile al Decreto 22/97, cosiddetto RONCHI, (normativa ambientale vigente al momento di entrata in vigore del D.M. 460/99, attualmente fatta salva dalla norma transitoria ex art. 265 D. Lgs. 3.04.2006 n. 152), ha dettato le modalità di gestione di questi autoveicoli ed ha tenuto a specificare gli adempimenti relativi alle due casistiche poiché, citando gli artt. 923, 927, 928 e 929 del Codice Civile ha impartito le modalità di azione, da parte degli Organi di Polizia, successive al rinvenimento nonché quelle attribuite al Sindaco territorialmente competente al luogo del rinvenimento medesimo.

 

1^ Caso:Rinvenimento di un veicolo abbandonato e/o in evidente stato di abbandono e/o mancante delle parti essenziali per la circolazione, su di un ‘area pubblica o su area privata soggetta ad uso pubblico.

 

Innanzitutto vanno verificate eventuali violazioni al D. Lgs. 285/92. Dopodiché, l’Organo facente funzioni di Polizia Stradale dovrà contattare gli Uffici del Comune territorialmente competente al luogo in cui è stato rinvenuto l’autoveicolo (Autostrada, Strada Statale, Strada Provinciale, Strada Comunale, Strada Vicinale, Piazza, Pubblica Via, Parcheggio Pubblico – Area Pubblica – ovvero: parcheggio di un esercizio commerciale, parcheggio di un ristorante, piazzale di un distributore carburanti – area privata soggetta ad uso pubblico),  per farsi indicare la depositeria, fra quelle comunicate, all’inizio di ogni anno, dalla Prefettura competente per territorio con la quale il Comune in questione ha stipulato apposita convenzione; quindi, dopo aver fatto pervenire sul posto un carro attrezzi, consegnerà l’autoveicolo di che trattasi presso la suddetta depositeria.

A questo punto, se l’autoveicolo è ancora munito di targa o dal numero del telaio, l’Organo di Polizia Stradale dovrà dapprima verificare se sul medesimo autoveicolo è pendente una denuncia di furto.

Successivamente, utilizzando gli elementi in possesso (targa o numero di telaio), l’Organo di Polizia Stradale potrà risalire alle generalità all’ultimo proprietario del suddetto autoveicolo.

Terminati i suddetti accertamenti ed aver redatto eventuale verbale di contestazione alle norme in materia di Codice della Strada, i dati soggettivi ottenuti (nominativo dell’ultimo proprietario, tipo di autovettura, verbale di constatazione con allegato fascicolo fotografico, attestazione di avvenuta consegna alla depositeria), dovranno essere trasmessi al Sindaco, il quale avrà l’obbligo di avviare la procedura di cui all’ex art. 923 del Codice Civile (cose ritrovate).

Il Sindaco impartirà, quindi, direttive al proprio personale affinché provveda a rintracciare il soggetto, comunicatogli dall’Organo di Polizia Stradale, in qualità di ultimo proprietario del veicolo; procederà quindi alla comunicazione con notificazione ed avviso di ricevimento, ove possibile, e/o con la pubblicazione all’Albo Pretorio, dando notizia all’ultimo proprietario dei fatti de quo e invitando il medesimo a ritirare il suddetto autoveicolo entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Qualora il soggetto individuato come ultimo proprietario si presenti, entro i termini suddetti (60 gg.), il Sindaco interessato al rinvenimento del suddetto autoveicolo, dovrà restituire al legittimo proprietario l’autoveicolo in questione, previo pagamento delle spese di rimozione e di depositeria (qualora ci fosse stata anche la contestazione di eventuali infrazioni al C.d. S., queste seguiranno l’iter procedurale relativo).

Diversamente, se dopo i canonici 60 (sessanta) giorni nessuno si presenterà al Sindaco per richiedere la restituzione dell’autoveicolo rimosso, questo, ai sensi dell’art. 923 del C.C., entrerà a far parte del patrimonio comunale ed il Sindaco ne diventerà il possessore “per occupazione”

A questo punto, come qualsiasi possessore di un veicolo destinato alla demolizione, dovrà consegnarlo ad un autodemolitore debitamente autorizzato e/o, nel caso dell’acquisto di un nuovo autoveicolo, potrà consegnarlo al concessionario o alla succursale della casa costruttrice che opera per nome e per conto di un autodemolitore con cui ha sottoscritto una convenzione; dapprima per la messa in sicurezza e poi, affinché si proceda alla cancellazione al P.R.A. entro 30 gg. dalla sua presa in carico.

Terminate le pratiche relative alla cancellazione, l’autoveicolo potrà essere destinato al recupero dei pezzi di ricambio ed alla rottamazione.

Il Sindaco, ai sensi della normativa vigente, dovrà perciò farsi carico anche delle spese sostenute, dal momento del rinvenimento fino alla rottamazione.

 

 

2^ Caso: Veicolo in sosta in un luogo in cui sussiste il divieto, anche temporaneo, per più di 60 (sessanta) giorni su di un’area ad uso pubblico fra quelle indicate dagli ex artt. 6, 7, 157, 158 e 175 del Codice della Strada.

 

Anche in questo caso vanno immediatamente contestate le eventuali violazioni al D. Lgs. 285/92. Dopodiché, l’Organo facente funzioni di Polizia Stradale, dovrà contattare gli Uffici del Comune territorialmente competente al luogo in cui è stato rinvenuto l’autoveicolo (Autostrada, Strada Statale, Strada Provinciale, Strada Comunale, Strada Vicinale, Piazza, Pubblica Via, Parcheggio Pubblico – Area Pubblica)   per farsi indicare la depositeria, fra quelle comunicate, all’inizio di ogni anno, dalla Prefettura competente per territorio con la quale, il Comune di che trattasi, ha stipulato apposita convenzione; quindi, dopo aver fatto pervenire sul posto un carro attrezzi, consegnerà  l’autoveicolo in questione presso la suddetta depositeria.

Questo caso riguarda, sicuramente, un autoveicolo munito di targa pertanto, l’Organo di Polizia Stradale dovrà dapprima verificare se sul medesimo è pendente una denuncia di furto; successivamente, utilizzando gli elementi soggettivi in possesso (targa o numero di telaio), l’Organo di Polizia Stradale potrà risalire all’ultimo proprietario del suddetto autoveicolo.

Terminati queste tipologie di accertamenti ed aver redatto eventuale verbale di contestazione alle norme in materia di Codice della Strada, i dati ottenuti (nominativo dell’ultimo proprietario, tipo di autovettura, verbale di constatazione con allegato fascicolo fotografico, attestazione di avvenuta consegna alla depositeria), dovranno essere comunicati al Sindaco, il quale avrà l’obbligo di avviare la procedura di cui all’ex art. 927 del Codice Civile (cose ritrovate).

Il Sindaco impartirà, quindi direttive al proprio personale affinché provveda a rintracciare il soggetto, comunicatogli dall’Organo di Polizia Stradale, in qualità di ultimo proprietario del veicolo; procederà quindi alla comunicazione con notificazione ed avviso di ricevimento, ove possibile, e/o con la pubblicazione all’Albo Pretorio, dando notizia a questo proprietario dei fatti de quò, invitando il medesimo a ritirare il suddetto autoveicolo entro 360 (trecentosessanta) giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Qualora il soggetto individuato come ultimo proprietario si presenti al Sindaco interessato al rinvenimento del suddetto autoveicolo, nei tempi canonici dei 360 (trecentosessanta) giorni, a questi dovrà essere restituito l’autoveicolo in questione previo pagamento delle spese di rimozione e di depositeria (qualora ci fosse stata anche la contestazione di eventuali infrazioni al C.d. S., queste seguiranno l’iter procedurale relativo).

Diversamente, se dopo i canonici 360 (trecentosessanta) giorni, nessuno si presenterà al Sindaco per richiedere la restituzione dell’autoveicolo rimosso, questo, ai sensi dell’ex art. 929 del C.C., entrerà a far parte del patrimonio comunale ed il Sindaco ne diventerà il possessore “per invenzione”.

Ora il Sindaco potrà aggregare questo autoveicolo al parco macchine del Comune di cui è primo cittadino, ovvero, se ritiene che ciò possa essere troppo oneroso o sconveniente potrà, ai sensi dell’ex art. 183 del D. Lgs. 152/06 “disfarsi” di questo bene e procedere come qualsiasi altro possessore di un autoveicolo destinato alla demolizione, consegnando il medesimo ad un autodemolitore debitamente autorizzato e/o nel caso dell’acquisto di uno nuovo, potrà consegnarlo al concessionario o alla succursale della casa costruttrice, che opera per nome e per conto di un autodemolitore con il quale ha stipulato un’apposita convenzione, dapprima per la messa in sicurezza e poi, affinché proceda alla cancellazione al P.R.A. entro 30 giorni dalla sua presa in carico.

Terminate le pratiche relative alla cancellazione al P.R.A., l’autoveicolo potrà essere destinato al recupero dei pezzi di ricambio ed alla rottamazione.

Anche in questo caso, qualora si opti per la demolizione, il Sindaco, ai sensi della normativa vigente avrà anche l’onere delle spese sostenute, dal momento del rinvenimento fino alla rottamazione.

Ebbene, ecco che molti stratagemmi utilizzati dagli Organi di Polizia Stradale per la gestione di questa fattispecie di autoveicoli, sono illegittimi se non addirittura illegali, giacché il legislatore ha emanato una specifica normativa che non esclude alcunché.

Non è possibile applicare esclusivamente l’ex art. 193 del C.d.S. poiché, il Decreto Ministeriale 460/99, all’ex art. 1, comma 1, testualmente recita: …omissis… oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada…omissis…, pertanto ogni qualvolta l’Organo di Polizia Stradale rinviene un veicolo abbandonato, sia esso in evidente stato di abbandono e/o sprovvisto di targa o di parti necessarie per la circolazione, ovvero, in sosta per più di 60 giorni su area pubblica in cui sussista il divieto, vanno applicate le disposizioni stabilite dalla suddetta Norma Tecnica in quanto Legge speciale di riferimento.

 

Altro punto che merita un approfondimento concreto riguarda l’applicazione della sanzione amministrativa relativa all’abbandono qualora si parli di un rifiuto ovvero di un autoveicolo non consegnato ad un impianto di autodemolizione.

 

Terminata la prima fase operativa, per il caso in specie, si dovrà procedere con l’analisi delle risultanze, poiché, a seconda di quello che sarà stato lo sviluppo e la conclusione del procedimento, potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni.

Più precisamente, anche in questa fase successiva, si dovrà procedere a seconda di come si è concluso il primo procedimento.

 

Esempio n. 1:

Il proprietario dell’autoveicolo si è presentato al Sindaco nei tempi canonici previsti dalla normativa in questione (60 gg. e/o 360 gg.), per riprenderselo.

 

A questo verranno, come detto in premessa, addebitati i costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale per le operazioni di rimozione e per la depositeria, dopodiché gli verrà restituito l’autoveicolo in qualità di avente diritto (il procedimento si chiude).

 

Esempio n. 2:

Sono trascorsi i tempi canonici previsti dalla normativa in questione (60 gg. e/o 360 gg.), e nessuno si presenta per reclamare il possesso dell’autoveicolo.

 

L’autoveicolo che è stato rimosso dall’Organo di Polizia Stradale diventa, ai sensi dell’ex art. 929 del C.C., di proprietà del Sindaco.

 

Ora entra nel vivo il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, giacché, il Decreto Ministeriale 460/99 è pur sempre una norma tecnico-attuativa del sopra citato D. Lgs. 152/06.

Ebbene, verranno azzerate mentalmente quelle che erano le certezze giuridiche apprese con l’avvento del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, (prima Legge italiana in materia di rifiuti), giacché all’ex art. 15 si affermava che qualsiasi autoveicolo sprovvisto di targa di circolazione era da considerare rifiuto.

Con la pubblicazione del Decreto Lgs. 22/97, cosiddetto RONCHI prima, e del Decreto Lgs. 152/06, questa certezza è venuta meno. Infatti all’ex art. 6, per il primo D. Lgs ed all’ex art. 183 nel secondo, si afferma che è un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore “si disfi, o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Nel tempo, il sopra citato Decreto Legislativo 152/06, ha subito delle integrazioni e modificazioni, in particolare, nel caso in specie, sono stati aggiunti gli artt. 184 bis e 184 ter: il primo ha indicato quando una sostanza od oggetto è da considerare “sottoprodotto” e non rifiuto, il secondo “quando un rifiuto cessa di essere tale”.

Non si vuole andare oltre poiché altrimenti si rischierebbe di confondere.

A solo fine di ricostruire l’evoluzione normativa de quò, ci si permette di ricordare a coloro che andranno a leggere la presente che, già nel novembre 1997, in occasione di una delle modifiche ed integrazioni del già menzionato Decreto Lgs. 22/97, (RONCHI bis e/o RONCHI ter), il legislatore intervenne nella materia ed aggiunse il 6° comma all’allora art. 46; in particolare con la promulgazione di questa nuova normativa speciale, si andò a modificare un’altra legge speciale, ovvero, l’art. 103 del D. Lgs. 285/92, quando le parole “demolizione” vennero sostituite con “la cessazione della circolazione di veicoli a motore non avviati alla demolizione” su aree pubbliche (vedi comma 6 quinquies, ex art. 46 D. Lgs. 22/97). All’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “la distruzione, la demolizione” sono sostituite dalle parole: “la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.

In quel contesto si permetteva al proprietario di un autoveicolo di recarsi presso gli Uffici del P.R.A. e, dopo aver sottoscritto un’autocertificazione ai sensi degli ex artt. 4, 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  con la quale si impegnava a consegnare il suddetto autoveicolo ad un centro di autodemolizione, quando sarebbero venute meno le condizioni per le quali aveva manifestato l’intenzionalità del “non disfarsi” di quel bene, di provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Operazione in precedenza vietata per il proprietario di un autoveicolo ed attualmente, dopo l’avvento del D.lgs 152/2006, esclusiva del titolare del Centro di Autodemolizione o dei Concessionari o della Succursale delle case costruttrici i quali operano per nome e per conto di primi.

Dopo questa parentesi riepilogativa relativa all’evoluzione della normativa ambientale, è bene ritornare al caso concreto e sviluppare la problematica in oggetto.

Premesso che nell’adozione della normativa di settore debbano essere attuati gli indirizzi normativi e giuridici acclarati, è un rifiuto tutto quello che il suo possessore, con una manifestazione di volontà, intenda dichiararne tale e tutto ciò il quale non presenti più le caratteristiche per lo scopo per il quale è stato immesso sul mercato; nel caso in specie potremmo dire “in circolazione”.

Pertanto, al momento del rinvenimento di un autoveicolo “apparentemente in stato di abbandono”, l’Organo di Polizia Stradale non ha elementi giuridici utili per affermare che il proprietario dello stesso “si sia disfatto” di questo autoveicolo e che quindi l’abbia abbandonato; circostanza molto rilevante sotto l’aspetto normativo, sia che l’autoveicolo sia provvisto o meno della targa di circolazione sia che non presenti alcune parti che ne consentano la circolazione sulla pubblica via o la permanenza su di un’area pubblica e/o privata ad uso pubblico.

Solo dopo aver sviluppato l’iter procedurale individuato dal Legislatore con il D.M. 460/99, si potrà avere alcuni indizi e non ancora la certezza. Perché? Perché, solo dopo che il Sindaco, venuto in possesso dell’autoveicolo rinvenuto dagli Organi di Polizia Stradale, poiché non reclamato dai legittimi proprietari, ne abbia manifestata la volontà del “disfarsene”, questo autoveicolo potrà, giuridicamente essere definito “rifiuto”.  Tuttavia, ci può essere il caso in cui l’autoveicolo rinvenuto dagli Organi di Polizia Stradale possa essere considerato già un “rifiuto”, quando le circostanze del rinvenimento e lo stato di mantenimento dello stesso facciano presagire questo.

Anche in questo caso non potrà essere l’Organo di Polizia Stradale a determinare questo “status giuridico”; sarà compito del personale verbalizzante relazionare, in sede di redazione del verbale di constatazione, sullo stato di conservazione dell’autoveicolo e riferire ciò al Sindaco, in questo caso nel ruolo di Autorità Sanitaria Locale, preposta alla salute pubblica ed alla tutela dell’ambiente. Il Sindaco inoltrerà, quindi, specifica richiesta all’Organo Tecnico (Medico Sanitario) di relazionare in merito. Quando l’Organo Tecnico Sanitario si sarà pronunciato, con un referto che tenga conto della tutela della Salute Pubblica e dell’Ambiente, il Sindaco avrà a sua disposizione gli elementi oggettivi per poter procedere oltre.

Se verrà stabilito che l’autoveicolo, per lo stato in cui si trova o per altre motivazioni oggettive è da considerare rifiuto, lo stesso verrà rimosso, previa emanazione di specifica ordinanza sindacale ai sensi del 3 comma dell’ex art. 192 del D. Lgs. 152/06, e si potrà procedere, nei confronti dell’ultimo possessore, per la violazione dell’ex art. 192, comma 1, a cui farà seguito l’applicazione della sanzione ai sensi dell’ex art. 255 stesso Decreto.

In caso contrario, se l’Autorità Sanitaria riterrà che ciò non arreca danno alla Salute Pubblica e/o all’Ambiente, il veicolo verrà rimosso seguendo l’iter procedurale previsto dal D. M. 460/99.

Per completezza del caso trattato, va detto che nel periodo preso in considerazione (anno 1982 prima legge sui rifiuti e Decreto Lgs 152/2006, attuale normativa vigente), il Legislatore ha emanato il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, il quale ha per oggetto l’attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso meglio individuati dal D. Lgs 285/92 con le sigle “M1 N1”, nonché le caratteristiche tecniche dei centri per autodemolizione.

Lo scopo di questo Decreto è quello:

  1. di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente;
  2. di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l’accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso.

L’ex art. 5 del Decreto Lgs. 209/2003, stabilisce che il proprietario di un autoveicolo che intende destinarlo alla demolizione lo consegni ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell’ex articolo 208 del D.Lgs 152/06, ovvero, nel caso in cui decida di acquistarne un altro, possa consegnarlo al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato per la successiva consegna a un centro di raccolta qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione.

Diversamente il proprietario dell’autoveicolo incorre nella sanzione prevista dall’ex art. 13, comma 2, dello stesso Decreto.

Capita purtroppo sempre più spesso che diversi Organi facenti funzioni di Polizia Stradale applichino già, al momento del rinvenimento di questo autoveicolo abbandonato su area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico, a carico dell’ultimo proprietario accertato, la sanzione prevista dall’ex art. 13, comma 2, del D. Lgs 209/2003, prima ancora del completamento dell’iter procedurale indicato dal D.M. 460/99.

Tale azione è da considerare inopportuna ed erronea per le motivazioni che di seguito verranno esposte.

Prima fra tutte il fatto che l’Organo di Polizia Stradale, fino a quando non avrà espletato completamente l’iter procedurale previsto dal D.M. 460/99 e non siano trascorsi i tempi da questo stabiliti (60 gg. o 360 gg.), non avrà la certezza che l’ultimo possessore di tale autoveicolo abbia manifestato l’intenzionalità di disfarsi di questo “bene”.

Inoltre, non spetta agli Organi di Polizia Stradale dichiarare, eventualmente, un bene come rifiuto: prerogativa assoluta del possessore o dell’Autorità Sanitaria Locale.

Come può l’Organo facente funzioni di Polizia Stradale attestare che l’ultimo possessore di questo autoveicolo rinvenuto abbandonato, abbia manifestato la volontà di “disfarsi” di quell’autoveicolo in quel luogo? Ciò può essere avvenuto anche per forza maggiore, magari a seguito di un guasto meccanico.

Altresì, qualora si propenda per l’intenzionalità da parte dell’ultimo possessore dell’autoveicolo, alla commissione dell’illecito, perché contestare la violazione dell’ex art. 5 del D. Lgs 209/2003 sanzionata dall’ex art. 13, comma 2°, del medesimo decreto e non la violazione dell’art. 192 del D. Lgs. 152/06? Se non altro quest’ultima è norma speciale prevista per i casi di abbandono dei rifiuti.

Quanto all’applicazione dell’ex art. 5 del D. Lgs. 209/2003, considerato che lo stesso detta indicazioni sul conferimento dei veicoli destinati alla demolizione, sembrerebbe più appropriato verso coloro che, anziché consegnare un autoveicolo agli impianti di autodemolizione, lo conferiscono presso autofficine ed autocarrozzerie per permettere ai titolari di queste il recupero dei pezzi di ricambio prima della consegna agli impianti di autodemolizione.

A conclusione di questo lungo ragionamento, con la presente discussione e disquisizione, oltre a indicare le linee guida nella gestione in materia di rinvenimento di veicoli abbandonati da parte degli Organi di Polizia Stradale, pur mantenendo ferma la convinzione che la norma di riferimento debba essere applicata totalmente (Codice della Strada e Decreto Ministeriale 460/99), con la presente si intende aprire anche un confronto costruttivo con gli Organi di Polizia Stradale e tutti coloro facenti questo tipo di funzioni.

 

Il rinvenimento di un veicolo abbandonato da parte degli Organi di Polizia.

(Applicazione sanzioni ex art. 13 del D.Lgs. 209/2003 – ex art. 192 D Lgs. 152/06)

 

A seguito di alcuni quesiti proposti da parte di operatori di Polizia Stradale in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali a carico di coloro che non rispettano le disposizioni in materia di gestione di un autoveicolo “fuori uso”, giacché è questa la definizione ufficiale indicata sia dal D. Lgs. 152/06 che dal D. Lgs. 209/2003, con la presente discussione si cercherà di argomentare la tematica in questione in forma scritta, esprimendo alcune riflessioni da parte dell’autore.

Ebbene, la normativa di riferimento (ex art. 183 del Decreto Lgs. 152/06), afferma che è un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore “si disfi, o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”;

Il sopra citato Decreto Legislativo 152/06, nel tempo, ha subito delle integrazioni e modificazioni, in particolare, nel caso in specie, sono stati aggiunti gli ex artt. 184 bis e 184 ter; questi due articoli hanno stabilito quando una sostanza od oggetto è da considerare “sottoprodotto” e non rifiuto e quando un “rifiuto cessa di essere tale”.

Al solo fine di ricostruire l’evoluzione normativa de quò, si rammenta che già nel novembre 1997, in occasione di una delle modifiche ed integrazioni del Decreto Lgs. 22/97, (RONCHI bis e/o RONCHI ter) il Legislatore intervenne nella materia ed aggiunse il 6° comma all’allora ex art. 46; in particolare con la promulgazione di questa nuova normativa speciale, si andò a modificare un’altra legge speciale, ovvero, l’art. 103 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada), quando la parola “demolizione” venne sostituita con “la cessazione della circolazione di veicoli a motore non avviati alla demolizione” su aree pubbliche.(vedi comma 6 quinquies, ex art. 46 D. Lgs. 22/97). All’articolo 103, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “la distruzione, la demolizione” sono sostituite dalle parole: “la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.

Dopo questa parentesi riepilogativa relativa all’evoluzione della normativa ambientale, è bene ritornare al caso concreto e sviluppare la problematica in oggetto.

Come detto, nell’adozione della direttiva di settore vanno acclarati i seguenti indirizzi normativi e giuridici, più precisamente: “è un rifiuto tutto quello che il suo possessore, con una manifestazione di volontà, intenda dichiararlo tale, nonché, tutto ciò il quale non presenta più le caratteristiche per lo scopo per il quale è stato immesso sul mercato; nel caso in specie si potrà dire “in circolazione”.

Per completezza del caso trattato, va detto che antecedentemente all’emanazione del D. Lgs.152/06, il Legislatore aveva emanato, sempre in recepimento della Direttiva Comunitaria, il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, il quale ha per oggetto l’attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso meglio individuati dal D. Lgs 285/92 con le sigle “M1 N1”, nonché le caratteristiche tecniche dei centri per autodemolizione.

L’art. 5 del Decreto Lgs. 209/2003, stabilisce che il proprietario di un autoveicolo che intende destinarlo alla demolizione lo consegna ad un Centro di Raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; Centro già autorizzato ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs.152/06. L’articolo in questione stabilisce, altresì, che il proprietario dell’autoveicolo destinato alla demolizione possa consegnarlo anche al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato per la successiva consegna a un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione.

Diversamente, il proprietario dell’autoveicolo incorre nella sanzione prevista dall’ex art. 13, comma 2, dello stesso Decreto.

Dunque, capita sempre più spesso che diversi Organi facenti funzioni di Polizia Stradale applichino già, al momento del rinvenimento di un autoveicolo abbandonato su area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su area privata, a carico dell’ultimo proprietario accertato, la sanzione prevista ex art. 13, comma 2, del D. Lgs. 209/2003.

Quindi, atteso che, prima dell’applicazione della sanzione, l’Organo accertatore ha l’obbligo di definire compiutamente la verifica del sito (area pubblica e/o area privata), l’individuazione dell’ultimo proprietario dell’autoveicolo rinvenuto e, successivamente, l’individuazione della violazione procederà all’applicazione della giusta sanzione: violazione dell’ex art. 192 del D.Lgs 152/06, sanzionata dall’ex art. 255 comma 1^ stesso Decreto o violazione ex  art. 5 del D.Lgs 209/03, sanzionata dall’ex art. 13 comma 2 stesso Decreto.

Quando si applica l’una e quando l’altra?

 

Atteso:

  • che leggendo in forma comparata l’art. 231 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e l’art. 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, non si rinviene mai la definizione “abbandono”;

 

D.Lgs 152/06 

 

ART. 231

(veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

 

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all’adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l’assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

8. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell’articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

L’origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l’idoneità e la funzionalità.

12. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all’individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al

comma 11. Fino all’adozione di tale decreto, si applicano i requisiti

relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all’Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

 

 

D.Lgs 209/03 

Art. 5.
Raccolta

1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.

2. A partire dalle date indicate all’articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all’automercato.

3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità’ civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonché’, se assunto, l’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato effettua, con le modalità’ di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà’ e della carta di circolazione relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.

7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonché’ al trattamento del veicolo.

8. Salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà’, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità’ alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell’articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità’ civile, penale e amministrativa connesse alla proprietà’ ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7 libera, altresì’, a partire dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato dalle responsabilità’ assunte ai sensi del comma 6.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità’ stabiliti in conformità’ alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività’ produttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delle attività’ di trattamento, predisposto dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonché’ sulla base delle informazioni fornite dall’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, sono stabilite le modalità’ atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo, nonché’ le modalità’ per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all’articolo 7, comma 2.

 

 

Atteso altresì che gli articoli di legge sopra riportati sono stati inseriti dal Legislatore all’interno di queste due “normative speciali” attribuendo loro le modalità di gestione dei veicoli a motore: il primo per veicoli industriali o trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre quello del conducente, il secondo per quelli di tipologia diversa così come contraddistinti dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/92), conle sigle “M1 N1”;

 

Stabilito:

  • che, le disposizioni normative di che trattasi, disciplinano, esclusivamente, le modalità di gestione di un veicolo a fine vita e non l’ipotesi dell’abbandono, si ritiene che l’Organo accertatore dovrà procedere nel modo che segue:
    • relativamente alla violazione dell’abbandono di un autoveicolo, vanno applicate le disposizioni generali stabilite per coloro che abbandonano qualsivoglia tipologia di rifiuto (ex art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sanzionato ex art. 255 e/o 256, dello stesso Decreto a seconda dello status giuridico del proprietario (autoveicolo intestato a persona fisica e/o autoveicolo intestato a persona giuridica);
    • sarà contestata la violazione dell’art. 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, sanzionata ex art. 13 comma II^ del succitato Decreto a carico di coloro che, anziché consegnare il proprio autoveicolo, destinato alla demolizione presso un Centro di Raccolta, debitamente autorizzato al recupero delle parti ed alla demolizione, lo conferisca presso la sede operativa del titolare di un’attività di autofficina meccanica e/o autocarrozzeria o di un’officina di elettrauto, al fine dell’esclusivo recupero delle parti di ricambio (cannibalizzazione dell’autoveicolo da rottamare), da utilizzare nelle normali pratiche di riparazione.

È consuetudine poi, a seguire, che sia il titolare dell’autofficina meccanica, dell’autocarrozzeria o dell’elettrauto che procede al conferimento dell’autoveicolo cannibalizzato al titolare del centro di autodemolizione con implicita violazione concorsuale dei partecipanti, più precisamente:

  • I titolari dell’autofficina meccanica, dell’autocarrozzeria o dell’Elettrauto, nonché il titolare del Centro di Recupero a cui verrà consegnato l’autoveicolo cannibalizzato, destinato alla demolizione, incorreranno, in concorso, nella violazione ex art. 208, sanzionata dall’art. 256 comma I, lett. b) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (sanzione penale),per esercizio dell’attività di gestione di rifiuti pericolosi, consistente nelle operazioni di smontaggio e  recupero delle parti di ricambio in assenza di autorizzazione, in concorso, anche, con l’ultimo proprietario dell’autoveicolo rottamato, qualora trattasi di persona giuridica.
  • Nel caso in specie, il titolare del centro di recupero per la messa in sicurezza e la demolizione dell’autoveicolo preso in carico, incorrerà anche nella violazione ex art. 256, comma IV^ del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152,per violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui risulta beneficiario poiché, nella stessa, vengono inserite specifiche disposizioni normative già individuate dalle vigenti norme tecniche di attuazione (Decreti Ministeriali e Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, ecc).
  • Nel caso in cui l’ultimo proprietario che consegni un autoveicolo presso la sede di un’autofficina meccanica, un’autocarrozzeria o un elettrauto, sia una persona fisica,a costuidovrà essere contestata la violazione ex art. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2003 n. 209, sanzionata dall’art. 13 comma II^ dello stesso Decreto.

Pertanto, come più volte sopra avvalorato, non potrà essere indistintamente contestata, ogni qualvolta un Organo di Polizia accerti il rinvenimento di un veicolo abbandonato o in evidente stato di abbandono, la violazione dell’art. 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209.

Questa sanzione potrà essere applicata, esclusivamente, nei confronti di coloro i quali, in possesso di un autoveicolo a fine vita, decidono di manifestare la volontà del “DISFARSENE” (azione unilaterale in favore del possessore giuridico del bene) e, anziché consegnarlo presso un centro di recupero per la messa in sicurezza e la demolizione, lo affidano ad un soggetto diverso, oltretutto sprovvisto dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio di detta attività. Tutto ciò, sempre, fatte salve le altre disposizioni normative (sanzioni penali) a carico dei soggetti (persone giuridiche) coinvolti nelle sopra descritte operazioni.

La presente esposizione, oltre a indicare quelle che possono essere le modalità di contestazione per coloro che commettono la violazione dell’abbandono di rifiuti pericolosi, nella fattispecie autoveicoli destinati alla demolizione, intende avviare un confronto costruttivo con gli Organi di Polizia Stradale e con coloro facenti queste funzioni, affinché la suddetta normativa venga adottata in modo uniforme sul territorio nazionale e non a macchia di leopardo, a seconda della discrezionalità dell’Organo accertatore, creando disinformazione fra gli operatori e diversità di trattamento nei confronti dei cittadini utenti.

Alberto Casoni

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