Decreto Legge 29 luglio 2021, n.108
Modifiche Art. 30, comma 5 D.Lgs. 152/06
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) all’articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonchè i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.
La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente pressola sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cuiall’articolo 183, comma 1, lettera bb).Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212,
comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298″»;
Magg. Alberto Casoni