Vendita carciofi: a pezzo o a peso?

L’articolo 16 del Codice del Consumo (D.Lgs.  6 settembre 2005, n. 206) stabilisce che:
“1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per  unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia  di  natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

  1. a) prodotti commercializzati  sfusi  che,  in  conformità  alle disposizioni di esecuzione della legge  5  agosto  1981,    441,  e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita  a  peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; Ai sensi dell’art. 10 del dm 21 dicembre 1984, per vendita a pezzo di merci allo stato sfuso si intende la vendita di merci il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto [omissis]”

Per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.

Possono essere vendute a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla ´Raccolta provinciale degli usi’ effettuata dalle camere di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Possono altresì essere venduti a pezzo o a collo i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano e omogenei (prodotti della stessa qualità, varietà, provenienza e dello stesso grado di maturazione).

I carciofi sono venduti a pezzo, in relazione ai rispettivi usi camerali, in diverse province. Per ciò che concerne invece la vendita a collo, in imballaggi, si osserva il regolamento (Ce) 19 agosto 2003, n. 1466.

La raccolta provinciale degli usi, depositata presso la camera di commercio, è un documento che raccoglie le consuetudini e le prassi commerciali vigenti in una determinata provincia. Questo documento ha lo scopo di fornire una fonte di informazione e di orientamento per gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli enti pubblici e i giudici che devono risolvere controversie in materia di commercio. La raccolta provinciale degli usi è elaborata da una commissione composta da rappresentanti della camera di commercio, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, delle professioni e delle istituzioni locali. La raccolta provinciale degli usi deve essere aggiornata periodicamente per tenere conto delle evoluzioni del mercato e della normativa.

Piero Nuciari

#mensores #annona @commercio @polizialocale @controllicommerciali @poliziamunicipale #mensoresconsulenti

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La somministrazione dei tramezzini in un bar. Modalità di controllo.

Riguardo ai tramezzini esposti per la vendita, occorre controllare che siano mantenuti a una temperatura di circa 4° C e che riportino le indicazioni (denominazione, ingredienti per ordine decrescente, quantità espressa in percentuale dei vari prodotti utilizzati, etc) previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui vengano posti in vendita tramezzini o altri prodotti di pasticceria preconfezionati, occorre controllare la data di scadenza delle singole confezioni.

 

Nota
Per motivi igienici, i cartellini riportanti le indicazioni suddette NON devono essere infilzati nei tramezzini.
Per le previsioni dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 231/2017, nel caso in cui l’esercente abbia scelto di indicare gli ingredienti dei tramezzini con il cartello unico, non è obbligato ad indicarli nuovamente con i cartellini posti sui contenitori.

Se sono prodotti direttamente dal gestore, occorre accertare il possesso dell’autorizzazione sanitaria del locale di preparazione, la presenza di reti antimosche, del bidone con apertura a pedale (il cui coperchio deve essere sempre chiuso), etc.

Bisogna inoltre accertare che le materie utilizzate per la preparazione non siano scadute di validità e che risultino immagazzinate in appositi contenitori chiusi all’interno del frigorifero.

Piero Nuciari

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Shrinkflation”: Quando sei sicuro che ti stanno fregando e non puoi farci nulla!

È un’indecenza prevalentemente italiana: vai al supermercato, fai la tua spesa giornaliera e quando torni a casa scopri che la passata di pomodoro di marca, un tempo in una bottiglia da litro, ora contiene solo 420 cl, ma la bottiglia sembra la stessa.
Acquisti fazzoletti di carta e scopri che ne sono di meno. Compri la pasta e ti accorgi, sempre a casa, che nonostante la confezione sia sempre la stessa, la quantità è scesa notevolmente.
Compri le mandorle sgusciate e ti accorgi “dopo”, che anziché 1 kg, la confezione contiene 800 g.
Il prezzo spesso è lo stesso e in alcuni casi, addirittura aumentato.

Questo è lo shrinkflation, ovvero come fregare il consumatore rispettando la legge!

Ma di chi è la colpa? Personalmente la do ai nostri governanti che non stanno facendo nulla, poi (cari colleghi mi dispiace!) alle forze dell’Ordine (Polizia Locale in primis!) che non controllano.

Basterebbe solo effettuare i controlli e pretendere ( e sanzionare!) il rispetto del Codice del Consumo (artt. 14/15/16 DECRETO LEGISLATIVO 6.09.2005, n. 206), laddove prevede l’obbligo di indicare i prezzi in base all’unità di misura!
Basterebbe fare solo questo per limitare i danni! Tuttavia, nonostante che la competenza dei suddetti controlli ricadano in primis sulla Polizia Locale, non vengono effettuati.
Sembra che non ci sia più il tempo per tutelare i consumatori!

Qualche giorno fa ho avuto uno scambio di opinioni con un Comandante di PL del nord Italia. Parlavamo della piaga degli autovelox e di come la Polizia Locale venisse usata dalla Amministrazioni comunali solo per fare cassa. Dicevamo anche che a nostro avviso i controlli annonari stavano scomparendo perché non c’è più la volontà politica di effettuarli, visto che da qualche tempo i proventi sanzionatori finiscono nelle casse dello Stato.

Provocatoriamente dicevo al comandante una mia segreta speranza, ovvero che se lo Stato prevedesse per legge che tutti i proventi da autovelox finissero nelle sue casse, sparirebbero sicuramente il 90% degli autovelox e la Polizia Locale tornerebbe, finalmente, a fare il proprio mestiere di istituto tutelando i cittadini.
Sarebbe una grande bella cosa!

Ma torniamo al nostro shrinkflation.

Il 18/07/22 al parlamento europeo c’è stata un’interrogazione italiana su questo problema.

Questa è stata la domanda:

Shrinkflation” – una pratica di marketing ingannevole. Protezione della Commissione dei consumatori contro il fenomeno del ridimensionamento dei prodotti

18.7.2022

Risposta scritta

Interrogazione con richiesta
di risposta scritta E-002635/2022 alla Commissione
Articolo 138
Mara Bizzotto (ID)

La crisi economica globale sta spingendo le aziende a scaricare surrettiziamente le questioni sui consumatori utilizzando la “shrinkflation”, che è una tecnica di marketing che comporta la riduzione della quantità di un prodotto ma la vendita allo stesso prezzo.

I consumatori finali nei negozi al dettaglio si trovano ad acquistare prodotti la cui confezione è simile a quella a cui sono sempre stati abituati, ma che pesano meno, senza che ciò sia chiaramente indicato sull’etichetta.

In Italia questa tecnica di marketing ingannevole è così diffusa che il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha presentato una denuncia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a 104 procure della Repubblica al fine di stabilire se tale pratica costituisca un reato come frode o pratica commerciale sleale.

Modificare la quantità del prodotto venduto mantenendo la stessa forma e dimensione della confezione è, a dir poco, una pratica sospetta e sicuramente fuorviante per i consumatori.

È diritto del consumatore essere chiaramente informato sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando, come stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere:

  • qual è la sua posizione sulla pratica della “shrinkflation”;
  • Come intende proteggere i consumatori da pratiche sleali come questa?”

La risposta è stata questa:

Risposta del sig. Reynders a nome della Commissione europea

3.10.2022

Interrogazione scritta

La Commissione è consapevole delle preoccupazioni relative alla pratica dei commercianti di ridurre le dimensioni o la quantità dei prodotti di consumo mantenendo lo stesso prezzo e lo stesso aspetto dell’imballaggio di prima della riduzione («shrinkflation»).

Sebbene il diritto dei consumatori dell’UE non limiti la libertà dei professionisti di fissare i prezzi al dettaglio o di determinare le dimensioni o la quantità dei loro prodotti, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali[1] (direttiva sui diritti dei consumatori)[2] e la legislazione settoriale, ove applicabile, impongono ai professionisti di indicare chiaramente il prezzo totale di un prodotto e le sue caratteristiche principali, come le dimensioni.

Inoltre, l’articolo 6 della direttiva vieta vari tipi di pratiche commerciali ingannevoli da parte dei professionisti che inducono o possono indurre il consumatore medio ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Fatta salva una valutazione caso per caso, tali pratiche potrebbero anche consistere in una presentazione globale ingannevole del prodotto in un modo che inganna o è tale da ingannare il consumatore medio circa le dimensioni del prodotto.

L’applicazione del diritto dei consumatori dell’UE rientra nelle competenze degli Stati membri. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali consente alle autorità e agli organi giurisdizionali nazionali di valutare e porre fine a tali pratiche quando inducono in errore il consumatore medio.

Le autorità nazionali sono a conoscenza di tali pratiche, sorvegliano il mercato e adottano misure, se del caso. I consumatori sono incoraggiati a segnalare tali pratiche alle autorità competenti del loro Stato membro.

  • [1]Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
  • [2]Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).”

Naturalmente le denunce Codacos sono andate a vuoto e del problema non se ne è più parlato.
Tuttavia, negli ultimi mesi il problema è tornato sotto i riflettori grazie ad alcune testate giornalistiche.

Sembrerebbe che negli ultimi mesi, addirittura l’80% dei prodotti italiani posti in vendita nei supermercati, siano oggetto di shrinkflation.
Per i consumatori la situazione sta divenendo insopportabile visto che questo ha comportato un aumento mensile della spesa alimentare del 20/30%!
Gli stipendi, naturalmente, sono sempre rimasti fermi e questo sta comportando un impoverimento della popolazione italiana.
Secondo i dati Istat e della Caritas italiana, sono attualmente circa 6 milioni gli italiani che vivono in stato di povertà.

È un’indecenza che la politica non intervenga, ma è lo stesso indecente che le Forze dell’Ordine stiano facendo altrettanto!

Politicamente la soluzione sarebbe molto semplice, visto che basterebbe imporre, per determinati alimenti, la vendita delle confezioni riferite esclusivamente all’unità di misura in modo di impedire il giochetto truffaldino dello shrinkflation.
La ditta che tendenzialmente sta ingannando il consumatore (ingannando e non truffando) deve essere messa alla gogna pubblica costringendola a mostrare l’aumento reale del prezzo del prodotto che invece sta nascondendo con lo stratagemma del shrinkflation.

Perderebbe sicuramente clienti e sarebbe costretta a tornare sui propri passi.
Si potrebbero effettuare campagne pubblicitarie sui media (visto che ormai ogni anno lo Stato regala loro centinaia di milioni di euro), educando la gente a controllare il prezzo riferito all’unità di misura e non quello posto sulla confezione.

Riguardo alle Forze dell’Ordine, il Codice del Consuma parla chiaro, occorre solo farlo rispettare per tutti i prodotti alimentari.
Basterebbe solamente che ogni Comando di Polizia Locale organizzasse questo genere di controlli a tutela dei consumatori.
…Decisamente basterebbe molto poco per risolvere il problema…

Piero Nuciari

#shrinkflation. #mensores, #mensoresconsulenti, #consumatori

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